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Statuto


Titolo I: costituzione e scopi.

Art. 1: E’ costituita l’associazione denominata “Associazione Operatori Turistici Salice Terme” con sede iniziale in Comune di Godiasco, fraz. Salice Terme Via delle Terme, n. 62. Essa è l’organizzazione rappresentativa di operatori turistici di Salice Terme con lo scopo di coordinare e attivare azioni di promozione e vendita del prodotto turistico di Salice Terme, al fine di incrementare e stimolare la domanda turistica ed aumentare la visibilità e la riconoscibilità del nome “Salice Terme” per i benefici economico-commerciali generali. L’associazione promuove inoltre attività tese a migliorare ed ampliare l’offerta turistica del territorio.

Art. 2: L’associazione non ha scopi di lucro ed è indipendente dai partiti politici. Allo scopo di salvaguardare la propria autonomia e contemporaneamente perseguire il massimo dei benefici per l’Associazione, essa si impegna ad instaurare fattivi rapporti di collaborazione con le associazioni regionali, provinciali e locali delle categorie turistiche ed economiche.
L’associazione si propone di instaurare rapporti di collaborazione e di confronto con tutti coloro, organizzazioni, enti ed imprese che perseguono finalità convergenti con le proprie.

Art. 3: L’associazione organizza e dirige le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva degli associati alla definizione delle scelte che li riguardano.

Art. 4: L’associazione si propone inoltre di:
a) promuovere e sostenere gli associati tutelandone gli interessi in ogni campo e favorendone lo sviluppo con idonee iniziative;
b) assumere la rappresentanza degli associati negli organismi competenti a prendere decisioni ed assumere iniziative su questioni che coinvolgono i loro interessi.

TITOLO II: soci.

Art. 5: Possono aderire all’associazione persone Giuridiche o Fisiche che facenti parte del territorio di Salice Terme sito nei comuni di Godiasco e Rivanazzano sono titolari di impresa turistica, commerciale o sportiva, che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, potranno portare un utile contributo al conseguimento degli scopi sociali. Possono inoltre aderire anche persone fisiche o giuridiche o imprese, indipendentemente dal Comune di appartenenza, sempre a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ritenute utili alla vita dell’Associazione. L’iscrizione avviene a mezzo di domanda su modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa , ente o associazione.
Il socio, sottoscrivendo la domanda di adesione, si impegna a:
a) partecipare attivamente alla vita dell’associazione;
b) rispettare le norme statutarie e le decisioni assunte dagli organismi in esso previsti;
c) operare per la tutela e il rafforzamento dell’immagine dell’associazione;
d) versare la quota associativa annuale che avrà scadenza al 28/02 di ogni anno e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.
La qualità di socio cessa per:
1) dimissioni purché ne sia data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare;
2) cessazione dell’attività;
3) espulsione;
4) morosità nel pagamento delle quote associative.
In nessun caso il socio avrà diritto al rimborso delle quote versate.
TITOLO III: organizzazione.

Art. 6: Tutte le cariche sociali sono elettive: le elezioni, si terranno ogni 36 mesi e tutti gli associati voteranno per eleggere il consiglio direttivo, che sarà composto da 7 persone, possibilmente in rappresentanza di tutti i settori turistico-commerciali . Il Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente il quale nominerà il Vice-Presidente, in rappresentanza di categoria comunque diversa da quella del Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, tutti nell’ambito dei sette eletti. Non è ammessa in nessun caso la votazione palese.
In tutti gli organismi le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 7: sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci:
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei probiviri e revisori dei conti.

Art. 8: l’assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione. L’assemblea viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali. Può essere inoltre convocata ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati in regola col pagamento delle quote. In quest’ultimo caso, entro 30 giorni, il consiglio direttivo deve provvedere alla convocazione. La delibera di convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati almeno 6 giorni prima della data fissata. Una volta adempiuta tale formalità, l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Le delibere vengono normalmente adottate a maggioranza salvo il caso di quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’associazione per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti presenti.
L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola col pagamento delle quote ed iscritti da almeno un mese.

Art. 9: all’assemblea compete:
a) -l’esame e l’approvazione dell’attività svolta dagli organismi dirigenti;
b) -la individuazione degli obiettivi da perseguire e dei programmi di attività;
c) -l’elezione ogni tre anni del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri e revisori dei conti
d) -approvare i bilanci consuntivo e preventivo
e) -la modifica dello statuto;
f) -lo scioglimento dell’associazione.

Art. 10: il consiglio direttivo composto da 7 persone è eletto dall’assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili ad eccezione del Presidente che potrà essere nominato esclusivamente per due soli mandati consecutivi. In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi membri, il consiglio può cooptare in sostituzione nuovi membri.

Art. 11: il consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque non meno di dieci volte all’anno su convocazione del presidente, o in caso di assenza o impedimento dal vice-presidente, che ne presiede la riunione oppure su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche telefonicamente o via email. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il consiglio inoltre:
a) -adotta le iniziative necessarie all’attuazione dei deliberati dell’assemblea
b)-predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo all’approvazione dell’assemblea;
c)-stabilisce la sede dell’associazione
d)-delibera in merito alla espulsione degli associati contro la quale è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.
e)-delibera la quota associativa annuale con scadenza ogni 31/12 di ogni anno
f)-nomina comitati, commissioni tecniche o gruppi di studio per l’approfondimento e la gestione di specifici problemi

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione senza limitazioni fatta eccezione per quanto di competenza dell’assemblea.

Art. 12: delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto su apposito libro, il verbale che verrà sottoscritto, previa approvazione nella seduta successiva, da colui che avrà presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 13: il presidente rappresenta l’associazione e ne assume la legale rappresentanza. Dura in carica tre anni e cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio. Può delegare al vice-presidente o ad altro membro del consiglio direttivo, parte delle sue attribuzioni. Presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea. In caso di dimissioni, il vice-presidente lo sostituisce e convoca il Consiglio Direttivo per la nuova nomina.

Art. 14: il vice-presidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce assumendone tutte le funzioni.

Art. 15: il segretario redige i verbali delle riunioni di consiglio direttivo e dell’assemblea e provvede alla conservazione dei libri sociali e li mette a disposizione di qualunque associato ne faccia richiesta scritta.

Art. 16: al tesoriere sono affidati i compiti di gestione ordinaria dell’associazione. Cura la conservazione dei documenti contabili, il controllo dei conti correnti bancari/postali e la tenuta e conservazione dei libri e dei documenti contabili. Ad esso potranno essere delegati altri compiti su delibera del consiglio direttivo.

Art. 17: il collegio dei probiviri e revisori dei conti è composto da membri, soci o non soci, eletti dall’assemblea che ne determina contestualmente anche il numero. Dura in carica tre anni. Nella prima seduta elegge il proprio presidente. Il collegio svolge i compiti previsti dall’articolo 2403 del C.C.
Il collegio, ove accerti gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile dell’associazione, deve riferirne immediatamente per iscritto al consiglio direttivo ed annotare le irregolarità riscontrate sul registro dei verbali.
I componenti il consiglio direttivo e tutti i soci sono tenuti a rimettere al collegio la definizione di tutte le controversie che possono comunque insorgere tra di loro.
Al collegio è ammesso ricorso contro i provvedimenti di espulsione pronunciati dal consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Il collegio decide inappellabilmente ed in via equitativa.
Il consiglio direttivo ed il presidente possono chiedere preventivamente il parere del collegio su determinate questioni di competenza dello stesso.
Il collegio dei probiviri e revisori dei conti riferisce dei risultati della propria attività con apposita relazione all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Il collegio può essere revocato solo dall’assemblea.

TITOLO IV: Norme generali.

Art. 18: in tutti gli organismi di cui ai precedenti articoli è consentita la cooptazione di nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari in numero comunque non superiore a 3 dei membri dell’organismo stesso.
Il consiglio direttivo dichiarerà decaduti i propri componenti assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

TITOLO V: esercizio sociale e patrimonio.

Art. 19: l’esercizio finanziario dell’associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Il conto consuntivo deve prevedere che l’attivo o il passivo di ogni anno debba essere riportato nel bilancio dell’anno successivo.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
1) dalle quote di adesione e dai contributi degli associati;
2) dall’utile derivante dalle somme di denaro depositate;
3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
4) da proventi di gestioni o iniziative stabili o occasionali
5) da contributi da parte di qualsiasi categoria, associazione o cittadini
6) da contributi di Enti Pubblici o Privati

TITOLO VI: durata, proroga e scioglimento dell’associazione.

Art. 20: la durata dell’associazione è di anni venti e decorre dalla data di costituzione. Tale durata potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

Art. 21: l’associazione può essere sciolta su delibera dell’assemblea a maggioranza qualificata di due terzi dei voti dei presenti. In tal caso l’assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori e decidere a chi destinare le eventuali eccedenze di bilancio.

TITOLO VII: rinvio alle norme vigenti.

Art. 22: per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

 


 MODULO DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………………………………
Nato/a a ……………………………………….…… il ………………………………
Residente in via/piazza ……………………………………………… n° ……………
C.a.p. ……………….. Comune ……………………………………. Prov………….
Tel. …………………. cel…………………..….. fax………………..email................
In rappresentanza dell’attività denominata …………………………………………...
con sede in Comune di ……………………………… via/piazza................................

CHIEDE 

Di essere ammesso/a come socio/a all’Associazione denominata ”Associazione Operatori Turistici Salice Terme”

Data …………………………………….

Firma ……………………………………


Previa decisione favorevole del Consiglio Direttivo, che verrà comunicata tempestivamente al richiedente, l’ammissione all’Associazione prevede :

- Il versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per l’anno 2008 in € 100.00, da versarsi a mani del Segretario Tesoriere.
Si ricorda che l’iscrizione deve essere rinnovata, per motivi amministrativi, ogni anno entro il mese di febbraio.

- La conoscenza dello Statuto Sociale approvandolo ed accettandolo incondizionatamente in tutte le sue parti.


Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica, ed in caso di fuoriuscita dall’associazione, la cancellazione, semplicemente scrivendo alla sede dell’Associazione. Le informazioni custodite saranno utilizzate per i processi necessari al corretto andamento della gestione dell’Associazione, in conformità alla Legge 675/96 sulla tutela dei dati privati. 

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